In base alla legge 833/1978, all’articolo 54 della legge 289/2002 (che ha reso cogenti i Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.15/2017 (aggiornamento dei Lea), il Servizio sanitario nazionale è obbligato a garantire alle persone con disabilità intellettiva grave o autismo, fra l’altro:
– le prestazioni di “assistenza domiciliare” (con il 50% del costo a carico delle Asl (cfr. la legge della Regione Piemonte n. 10/2010);
– la frequenza di servizi semi-residenziali, per esempio i centri diurni. Costi a carico dell’Asl nella misura minima del 70%;
– il ricovero in strutture residenziali, per esempio le comunità alloggio sociosanitarie di tipo familiare, con rette a carico delle Asl dal 40 al 70% in base alla normativa nazionale.
I Comuni integrano obbligatoriamente la quota alberghiera dell’utente se quest’ultimo non dispone di risorse sufficienti.
Gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile hanno il diritto esigibile alle cure sociosanitarie domiciliari e residenziali. le persone con demenza senile hanno diritto anche alle prestazioni semiresidenziali (centro diurno).
Per informazioni:
www.fondazionepromozionesociale.it
Per sapere, ad esempio:
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